(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 19
                          del 2 maggio 1990)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  A  decorrere  dall'anno  1990 le Unita' locali socio-sanitarie
(U.L.S.S.) erogano una indennita' annua lorda per disagiato  servizio
ai  titolari  e direttori responsabili di farmacie rurali, ubicate in
comuni o frazioni o centri abitati con popolazione inferiore ai  5000
abitanti,  il  cui  volume  d'affari dell'anno precedente, risultante
dalle distinte contabili riepilogative mensili di cui al decreto  del
Presidente  della  Repubblica  21  febbraio  1989,  n. 94, non superi
l'importo complessivo di lire 300.000.000.
   2. L'indennita' annua lorda per disagiato servizio di cui al comma
1 e' erogata nella seguente misura:
     a)  lire  6.000.000  annue  lorde  per  i  titolari  e direttori
responsabili di farmacie rurali con volume d'affari, risultante dalle
distinte  contabili  riepilogative dell'anno precedente, compreso tra
100.000.000 e 200.000.000 di lire;
     b)  lire  4.000.000  annue  lorde  per  i  titolari  e direttori
responsabili di farmacie rurali con volume d'affari, risultante dalle
distinte  contabili  riepilogative dell'anno precedente, compreso tra
200.000.000 e 250.000.000 di lire;
     c)  lire  2.000.000  annue  lorde  per  i  titolari  e direttori
responsabili di farmacie rurali  con  volume  di  affari,  risultante
dalle distinte contabili riepilogative dell'anno precedente, compreso
tra 250.000.000 e 300.000.000 di lire".